TERENZIO MAMIANI - REGOLAMENTO PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Dalla relazione fatta a S. M. da Terenzio Mamiani, Ministro della Pubblica Istruzione, il 15 Settembre 1860 circa il Regolamento per l'istruzione elementare si riportano alcuni interessanti passaggi.

Il Ministro sottoscritto reputa che nella grave bisogna di tale istruzione il da fare supera di molto il già fatto; e quindi egli non cesserà un istante dall'occuparsene con intensa cura e cotidiana..
La pubblicazione della massima registrata nella legge del 13 Novembre dell'anno scorso del fare obbligatoria per tutti l'istruzione elementare, ha senz'altro accresciuto i doveri che avevano già il Legislatore e il Governo di procacciare a tutti le maggiori agevolezze possibili sì per diffondere in ogni dove l'insegnamento primario e sì per potere ciaschedun uomo del popolo procuralo a sé ed ai suoi figlioli. Certo sarebbe stato cosa non equa imporre ad ogni padre di famiglia una obbligazione assoluta, non porgendogli modo facile e pronto di adempierla.
E bisognava..che fossero aperte ed appianate tutte le vie per le quali abbiano moltiplicare le scuole elementari così pubbliche come private.

..il sottoscritto dispone:
che in alcuni casi, eziandio nelle scuole maschili, possano i comuni valersi dell'opera delle Maestre, novità importante e più profittevole assai che alla bella prima non sembra; imperocchè trattandosi delle due classi più elementari e perciò di fanciulli di tenera età, l'opera delle donne è convenientissima, e riesce nel generale più assidua, più paziente, più affettuosa, con maggior garbo e maggior costumatezza

.. Nel definire le disposizioni speciali circa il numero e il grado delle scuole inferiori, mentre si tenne conto delle condizioni economiche dei Comuni, si ebbe continuo la mira a far sì che nessun adunamento, comechè piccolo, di popolazione, nessuna borgata, nessun casale potesse mancare del benefizio dell'istruzione.

 

Dal REGOLAMENTO PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE
Torino 15 Settembre 1860
(Regio decreto firmato da S.M. Vittorio Emanuele Min. T. Mamiani)

Art. 3 Nelle scuole femminili s' insegneranno ogni giorno, per un tempo non minore di un'ora e non maggiore di due, i lavori di maglia e di cucito reputati necessari ad una ben ordinata famiglia.

Art. 4 La divisione della prima classe in due sezioni non è obbligatoria, salvo quando il numero degli alunni sia maggiore di settanta, ovvero la scuola sia unica, e ne abbia più che cento

Art. 8 Le scuole elementari si aprono il 15 ottobre di ciascun anno e si chiudono il 15 di agosto

Art. 12 Le lezioni, una delle quali sarà data prima e l'altra dopo il mezzodì, dureranno nella totalità almeno cinque ore ogni giorno.

Art. 13 L'istruzione elementare è gratuita in tutti i comuni, quindi non possono stabilirsi tasse o altre spese a carico degli alunni

Art. 21 Per le scuole femminili saranno da ogni Comune nominate alcune ispettrici per vigilare e dirigere i lavori donneschi e per mantenervi ferma, d'accordo coi Soprintendenti, la buona disciplina..

Art. 23 Una scuola maschile ed un'altra femminile debbono tenersi aperte a spese del Municipio nelle borgate (frazioni di Comuni), che avendo una popolazione maggiore di 500 abitanti,dimorano discosto dalla sede principale almeno tre chilometri.La durata di queste scuole e di quelle che appartengono a Comuni con popolazione minore di 500 abitanti sarà almeno di quattro mesi.

Art. 25 Dove sono parecchie quelle borgate in cui lo stabilimento di scuole è obbligatorio e le rendite del Comune non bastano, si potrà permettere che un solo insegnante faccia scuola nel mattino ai maschi e nelle ore pomeridiane alle femmine..

Art. 33 Non dovendo una scuola avere ad un tempo più di 70 allievi, quando questo numero venga oltrepassato per lo spazio almeno di un mese nel corso dell'anno,il Municipio sarà tenuto ad aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, oppure a dividere la prima in sale distinte e per ordine di classi..

Art. 34 Sarà tollerato che gli allievi delle scuole, composte da una sola classe, eccedano il numero di 70 se ciò accade in un sol mese nel corso dell'anno, ed il Comune non sia in istato di aprire un'altra scuola o di provvedere un Sotto-Maestro. In qualunque caso il numero degli allievi non potrà mai oltrepassare quello di cento

Art. 35 Alla fine di ogni semestre, cioè nella settimana prima di Pasqua o in quella che sarà segnata dal calendario scolastico, e dal 5 al 15 Agosto, vi sarà in ogni scuola comunitativa un esame pubblico verbale, in cui gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe. Possono assistere a questi esami i componenti la Giunta Municipale ed i parenti degli allievi

Art. 36 All'esame di religione, cioè di catechismo e di storia sacra,interverrà, oltre al Soprintendente municipale, il Parroco del luogo in cui la scuola ha sede, od il sacerdote che sarà da lui delegato

Art. 39 Nelle scuole femminili, un mese prima della chiusura del corso le Ispettrici. esamineranno i lavori di maglia e di cucito eseguiti dalle allieve di ogni classe e daranno sui medesimi il loro giudizio

Art. 40 Oltre agli esami verbali, avranno luogo in ogni classe esami per iscritto.

Art.43 Gli esami per iscritto non avranno luogo nei giorni di sabato nelle scuole frequentate da giovani appartenenti al culto israelitico

Art. 54 I padri o coloro che ne fanno le veci hanno l'obbligo di procacciare ai loro figliuoli e figliuole nello spazio che corre dai sei ai dodici anni di età l'istruzione, almeno, che vien data nella prima e nella seconda classe delle scuole elementari

Art. 60 L'Ispettore,in mancanza di maestri patentati, potrà autorizzare all'insegnamento.persone non provvedute di patenti; quando abbiano già insegnato con profitto per un anno come coadiutori in una scuola pubblica o per più anni in iscuole private

Art. 62 In troppa scarsità di Maestri patentati, potranno i Municipi per le scuole elementari maschili del grado inferiore proporre delle Maestre; con questo però che lo stipendio loro assegnato sia il medesimo ordinato dalla Legge pei Maestri

Art. 82 I Municipii dovranno fare le nomine dei maestri elementari e trasmettere gli atti all'Ispettore del Circondario almeno un mese prima che incominci l'anno scolastico

Art. 88 Il Maestro non può, qualunque sia il suo stipendio, fare ripetizioni ai propri allievi.

Art. 91 Almeno tre volte nella settimana (il Maestro) assegnerà agli alunni un lavoro scritto per casa, ed ogni giorno una lezione da studiarsi a memoria

Art. 94 Il Maestro deve tratto tratto informare i parenti dei portamenti e dello studio dei loro figli, specialmente se siano mancanti alla scuola od abbiano meritato qualche grave castigo

Art. 97 I mezzi che il Maestro può usare per mantenere la disciplina fra i suoi alunni sono i seguenti: ammonizioni, obbligo di ripetere lavori eseguiti male o lezioni male imparate, note di demerito sui registri scolastici, allontanamento dello scolaro dai compagni, licenziamento temporaneo dalla scuola con avviso ai parenti, sospensione dalla scuolacon avviso ai parenti, esclusione dalla scuola

Art. 98 Sono vietate le parole ingiuriose, le percosse, i segni di ignominia, le pene corporali come il costringere a star ginocchioni o colle braccia aperte, ecc, i pensi quando non siano in semplice ripetizione di un lavoro mal fatto

Art. 136 I comuni debbono provvedere alle spese del materiale per lo stabilimento e la conservazione delle scuole nella sede principale ed anche in quelle delle borgate

Art. 138 Le scuole delle fanciulle debbono essere per ispazio interposto e da quelle dei fanciulli: quando ciò non sia possibile, gli ingressi delle due scuole debbono essere distinti

Art. 139 Dove si fa una sola lezione giornaliera continuata, dovrà essere una grande sala od una tettoia attigua per la ricreazione di mezz'ora almeno da concedersi agli alunni; e di più, dove sia possibile, un cortile fornito dei principali attrezzi occorrenti agli esercizi ginnastici